Il soggetto interessato inoltra istanza di accesso agli atti amministrativi, preferibilmente a mezzo pec. Per le pratiche sismiche è stato predisposto un apposito modello scaricabile dal sito web della Regione Abruzzo alla pagina riservata al Genio Civile Teramo; al modello è allegata una sezione relativa all’informativa privacy, che dovrà essere firmata in calce dal delegato e dal delegante.
All’istanza, inoltre, dovrà essere allegata la documentazione attestante il pagamento dei diritti di ricerca e visura, di importo pari a 20,00 euro (rif.to L.R. n. 8 del 23/04/21 - Causale "Diritti di ricerca e visura per istanza accesso atti Genio Civile” - CC Postale 208678 - Entrate Regionali Servizio Tesoreria Codice IBAN: IT61 R076 0103 6000 0000 0208 678 oppure CC Bancario 40300 - Tesoreria Regionale - Codice IBAN: IT 85 O 053 870 36010 000 000 40300). Sono esclusi dalla corresponsione dei citati diritti, le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti di cui all’art. 16 dell’Allegato B al DPR n. 642/1972, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, CONI) di cui all’art. 27–bis dell’Allegato B al DPR n. 642/1972.
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere motivata e contenente le informazioni essenziali al fine di permettere il reperimento dei documenti di interesse. Ricevuta l'istanza la Struttura avvia l’istruttoria verificando, innanzitutto, se vi sono i presupposti normativi per dar seguito alla richiesta. Il procedimento dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni dall’acquisizione della domanda. Qualora vengono individuati dei soggetti controinteressati, si è tenuti a darne loro comunicazione scritta, sospendendo il termine di conclusione del procedimento. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine il Servizio Genio Civile Teramo provvede all’evasione della richiesta previo accertamento della ricezione della comunicazione (art 3 DPR. 184/2006). Delle risultanze del procedimento si da notizia all’interessato mediante comunicazione personale.
L’art. 24 della L. 241/90 statuisce i casi in cui il diritto di accesso è escluso.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 della L. 241/90 e debbono essere motivati.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare, secondo quanto stabilito dall’art. 25 della L.241/90, ricorso al TAR oppure richiedere al Difensore Civico il riesame della determinazione.
L’accesso agli atti di una gara di appalto è un diritto disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dall’ art. 53 del D.Lgs. 50/2016 (codice appalti) che prevede, tra l’altro, che “Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241….”.