Il provvedimento di concessione idraulica è un atto amministrativo discrezionale mediante il quale la Regione attribuisce al soggetto richiedente particolari facoltà di godimento inerenti la realizzazione e l'esercizio di opere e manufatti che occupino, in proiezione o in subalveo, porzioni di aree del demanio idrico fluviale definite catastalmente.
La richiesta di concessione deve essere presentata obbligatoriamente su istanza di parte utilizzando la modulistica regionale, allegando il pagamento delle spese di istruttoria e la documentazione, come dettagliati dal Regolamento Regionale n. 1 del 28 marzo 2022. Possono presentare domanda sia persone fisiche che persone giuridiche di diritto pubblico o privato.
Sono soggette a concessione idraulica le tipologie di intervento così come riportate all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1 del 28 marzo 2022.
La durata della concessione idraulica non può essere superiore a 9 anni e può essere estesa fino a 19 anni nel caso di concessione rilasciata ad Enti Pubblici o per l'esercizio di un pubblico servizio o di una pubblica funzione. Il titolo concessorio prevede la corresponsione alla Regione Abruzzo di un canone. Detto canone è dovuto per ogni anno solare e dovrà essere versato anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 febbraio dell’anno di riferimento. Alla scadenza della concessione potrà essere presentata eventuale domanda di rinnovo.
A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione , il soggetto richiedente è tenuto a depositare in favore della Regione Abruzzo una cauzione infruttifera pari ad un'annualità del canone previsto. Tale cauzione verrà restituita su richiesta del concessionario alla scadenza della concessione previo accertamento dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti.
Il rilascio della concessione è subordinato ad una procedura di evidenza pubblica della richiesta al fine di poter consentire la presentazione di domande concorrenti.
Esperita favorevolmente la fase istruttoria, la concessione viene rilasciata a seguito di pagamento delle somme previste dal suddetto Regolamento e conseguente sottoscrizione tra le parti di apposito Disciplinare contenente obblighi e condizioni.
Riferimenti normativi:
DECRETO 28.03.2022, N.1/Reg del 28.03.2022, pubblicato sul BURAT Speciale n. 35 del 1 APRILE 2022
Legge Regionale 17 aprile 2003, n. 7
Legge Regionale 10 gennaio 2012, n. 1
Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523