Seguici su
La legge 9.01.1989 n. 13, la successiva legge 27.02.1989 n.62 e la relativa circolare n.1669/U.L. del 22.06.1989 prevedono disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. In particolare, l’art. 11 detta norme per la presentazione da parte degli interessati delle domande per la concessione dei contributi previsti dall’art.9 della stessa legge e individua la Regione quale Ente preposto alla rilevazione del fabbisogno da soddisfare, richiedendo il relativo finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con accrediti, da parte del MIT, per singole annualità pluriennali.
Il Servizio Edilizia Sociale e Scolastica provvede alla ricognizione del fabbisogno annuo presso tutti i Comuni della Regione, in relazione alle domande loro pervenute e ritenute ammissibili, predisponendo elenchi sui quali è possibile effettuare da parte di Comuni, prima dell’approvazione definitiva, eventuali osservazioni relative a correzioni e/o integrazione dei dati indicati.
Nello specifico, l’ufficio assicura un costante affiancamento alle amministrazioni comunali necessario al fine di una corretta presentazione del fabbisogno annuale ed al calcolo, sulle istanze, del contributo massimo ammissibile che viene eseguito mediante la compilazione della “scheda di calcolo” predisposta dall’ufficio ed inoltrata ogni anno unitamente alla scheda riepilogativa dell’intervento.
0862.364547 nei giorni: