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La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie devono essere autorizzati dal Comune in cui ha sede la struttura, previa acquisizione del parere regionale di compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno.
Il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, viene rilasciato dal Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali. L'istanza di autorizzazione alla realizzazione viene presentata al Comune che ne cura la trasmissione alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.
Costituisce, infatti, ulteriore presupposto del provvedimento autorizzatorio il parere aziendale di congruità del progetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi contemplati dal manuale di autorizzazione di cui alla DGR.591/P dell'01.07.2008 e s.m.i.
Il rilascio del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione, all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie è disciplinato dalla L.R. 31-7-2007 n. 32 "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".
Il tempo massimo di erogazione del servizio (espressione del parere di compatibilità programmatoria) è stabilito dall'art.3 c.5 della L.R. n.32/2077 e s.m.i e decorre dall'acquisizione dal Comune della domanda di autorizzazione
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