Con l'entrata in vigore della Legge n. 239 del 23.08.2004 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" ed in virtù della L.R. n. 18/99 art. 105, comma f), le competenze in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali sono trasferite alla Regione Abruzzo.
Sono attività sottoposte a regimi autorizzativi (art 1, comma 56 L. n. 239 del 23/08/04):
a) Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) Dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c) Variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) Variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia del 30% è realizzato per fasi successive;
La Legge n. 239 del 23/08/2004 (art.1, comma 8, lett. c), considera "oli minerali" gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto (GPL) ed il biodiesel.
Rientrano fra gli impianti da sottoporre alla disciplina degli oli minerali i seguenti impianti:
• Impianti di lavorazione di oli minerali;
• Impianti di stoccaggio di oli minerali ad uso privato, agricolo ed industriale > 25 mc;
• Impianti di stoccaggio di oli minerali ad uso commerciale > 10 mc;
Non sono di competenza regionale le infrastrutture ed insediamenti strategici di cui al Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, art. 57, per i quali le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero della transizione Ecologica, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e d'intesa con le Regioni interessate, in particolare:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Entro 6 mesi da rilascio dell’autorizzazione, al fine di condurre in via definitiva l'impianto, il Richiedente dovrà presentare, ai sensi dell’art. 11 del DPR 18 aprile 1994, n. 420, istanza di collaudo dell'impianto di stoccaggio di oli minerali.