L'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di G.P.L. in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, è delegata alle Regioni.
In particolare, l’attività di distribuzione e vendita di G.P.L. in bombole e piccoli serbatoi è disciplinata dal D.Lgs 22 febbraio 2006 n. 128 , entrato in vigore il 30 marzo 2006.
La nuova disciplina prevede per l'esercizio dell'attività di distribuzione di G.P.L. una serie di requisiti soggettivi e oggettivi in capo agli operatori (artt. 8 - 9 e 13-14 del D.Lgs n. 128/06).
I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di G.P.L. in bombole e serbatoi sono costituiti, alternativamente:
- dalla titolarità della autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di G.P.L.;
- dalla disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di G.P.L.;
I requisiti oggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di G.P.L. in bombole e serbatoi sono:
- la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10% della capacità di tutte le bombole di proprietà (ovvero al 3% della capacità di tutti i serbatoi);
- l'avere stipulato un'assicurazione, con massimale non inferiore ai 5 milioni di euro, per la responsabilità civile per danni conseguenti all'uso dei recipienti e annessi.
Il D.Lgs n. 128/06 ha introdotto, inoltre, nuove disposizioni in materia di:
-
cauzione delle bombole (art. 10), che l'utente finale deve corrispondere all'azienda distributrice a garanzia della restituzione delle stesse;
-
formazione degli addetti (art. 11): il nuovo decreto impone alle aziende distributrici un obbligo di formazione degli addetti mediante appositi corsi di addestramento tecnico al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attività di utilizzo delle bombole;
-
proprietà delle bombole (art. 12), determinata dalla detenzione legittima del certificato originario di approvazione o della dichiarazione di conformità: sulle bombole deve essere riportato in modo indelebile il nome della ditta originariamente proprietaria e deve essere indicato anche il nome di ogni successivo proprietario;
-
monitoraggio della rete.
-
operatori dettaglianti (G.P.L.)
Sono esentati dal rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs n. 128/2006 i depositi di imprenditori dettaglianti (esercenti il commercio al minuto) di G.P.L. confezionato in bombole (art. 20, comma 1, lett. b).
Agli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse attraverso recipienti di proprietà di tali aziende, ai sensi dell'art. 20 del citato D.Lgs n. 128/2006, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14 del Decreto. Tali operatori sono autorizzati alla vendita dalla Regione Abruzzo previa loro istanza corredata da documentazione sottoscritta dalla azienda distributrice che attesti l'appartenenza all'organizzazione commerciale della azienda stessa. Entro il 28 febbraio di ogni anno, tali soggetti inviano all'ente competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere del rapporto contrattuale.