L’istanza va presentata in formato digitale con pagamento dell’imposta di bollo tramite trasmissione di copia del versamento eseguito con Modello F24 dell’Agenzia delle Entrate (nel quadro “Ufficio/Ente” inserire il codice Ufficio Territoriale; nel quadro “Codice Tributo” inserire il codice 1552) attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in formato digitale € 16,00.
Sono esentati da tale versamento le Amministrazioni dello Stato, le Province, i Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché le Comunità Montane.
Con l’istanza vanno versate le spese istruttorie allegando la ricevuta di pagamento che può essere effettuato tramite:
- accesso al sistema dei pagamenti regionale al seguente link: https://pagora.regione.abruzzo.it/ del sistema PagoPA nella sezione “PAGAMENTO DI UN AVVISO” o pagamento spontaneo presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) autorizzati (es. Istituto di Credito, Ufficio Postale), intestato alla “Regione Abruzzo, Servizio Demanio Idrico e Fluviale”;
- oppure, mediante versamento sul C/C postale n. 40205379 intestato a “Regione Abruzzo, Servizio Demanio Idrico e Fluviale”;
- oppure, mediante versamento al seguente IBAN: IT 28 R 07601 03600 0000 4020 5379, intestato a “Regione Abruzzo, Servizio Demanio Idrico e Fluviale”.
Causali:
“Cap. 35013 – PE/D/____ spese istruttoria”.
“Cap. 61301 – PE/D/____ deposito cauzionale”.
“Cap. 32107/3 – PE/D/____ contributo idrografico”.
“Cap. 32107/3 – PE/D/____ canoni pregressi anno _____”.
“Cap. 32107/3 – PE/D/____ canone anno ____”.
Il versamento è in funzione dell’uso dell’acqua che si intende derivare ed è stabilito dalla tabella A della Delibera di Giunta Regionale n. 862 del 22 dicembre 2021 (https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-862-del-22122021).
All’istanza va allegata la documentazione di cui all’allegato “A” del Regolamento di cui al Decreto 17 agosto 2023, n. 2/Reg./2023.
Allegato A: PARTE I, nuova concessione;
Allegato A: PARTE II, domanda di rinnovo della concessione;
Allegato A: PARTE III, domanda di variante alla concessione;
Allegato A: PARTE IV, autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
Allegato A: PARTE V, concessioni soggette a procedura semplificata;
Allegato A: PARTE VI, licenze di attingimento;
Allegato A: PARTE VII, concessione preferenziale;
Allegato A: PARTE VIII, riconoscimento di antico diritto;
Allegato A: PARTE IX, concessioni dei prelievi in atto dei consorzi irrigui e di bonifica;
Allegato A: PARTE X, descrizione degli elaborati tecnici.
Link al Decreto n. 2/Reg./2023:
https://www.regione.abruzzo.it/content/decreto-17-agosto-2023-n-2reg
versione editabile:
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/reg_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=2&anno=2023&lr=Decreto%2017%20agosto%202023,%20n.%202/Reg&passo=../abruzzo_rr/2023/rr23002.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2023/l02.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2023/l02.html
Prima della firma della sottoscrizione del disciplinare di concessine il richiedente dovrà:
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Depositare una cauzione infruttifera in favore della Regione Abruzzo pari ad una annualità del canone previsto a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione.
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Versare il Contributo idraulico in favore della Regione Abruzzo mediante una delle forme sopra descritte.
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Stipulare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e spese di rimozione delle opere di derivazione.
Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all’art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.
I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi nel caso in cui:
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Vengono richieste le integrazioni alla documentazione.
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Si è in attesa dei pareri obbligatori richiesti.
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Vengono richiesti i versamenti per la sottoscrizione del disciplinare.
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Nel periodo compreso tra la data di rilascio dell'autorizzazione per la ricerca delle acque sotterranee e la data di ricezione della relazione finale.
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Ricorrano gli estremi per l’applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.