30 giorni (rif.to art. 94 c. 2 del D.P.R. 380/01)
Qualora si riscontri la non completezza della documentazione, entro dieci giorni dall'avvio del procedimento, l’Ufficio può far richiesta di integrazione documentale, direttamente agli interessati, dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento (articolo 8, comma 5, l.r. 28/2011). Il termine dei trenta giorni, riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in trenta giorni, decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione è negata ed è comunicata contestualmente al richiedente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore e agli Uffici comunali. (rif.to art. 7, c. 10 Reg. 3/2016).
Il termine dei trenta giorni, può' essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; il periodo dei trenta giorni riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta o persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sarà comunicato il preavviso di diniego dell'autorizzazione per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi, ai sensi dell'articolo 10-bis dalla legge 241/1990. (rif.to art. 7, c.12 Reg. 3/2016).
Per la richiesta dell'autorizzazione è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria, vigilanza e controllo, conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2 della L.R. 28/2011, i cui importi sono riportati in apposito tariffario regionale approvato con D.G.R. n. 727 del 09/09/2015 (Pubblicata sul BURA n. 46 del 09/12/2015).
Contestualmente all’istanza, corredata di tutta la documentazione tecnica, bisogna inviare l'attestazione di pagamento ed il "Prospetto per il calcolo dei diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti" (Modello A), con il quale si individua l’importo da corrispondere secondo quanto previsto dal tariffario.
Il contributo dovuto deve essere versato (con la causale "Contributi sismica AQ" per la sede di L'Aquila, "Contributi sismica AZ" per la sede di Avezzano, "Contributi sismica SU" per la sede di Sulmona, "Contributi sismica PE” per la sede di Teramo, "Contributi sismica CH" per la sede di Chieti, "Contributi sismica TE" per la sede di Teramo) sul CC Bancario 40300 – Tesoreria Regionale – Codice IBAN: IT 85 O 053 870 36010 000 000 40300 oppure sul CC Postale 208678 – Entrate Regionali Servizio Tesoreria Codice IBAN: IT61 R076 0103 6000 0000 0208 678 tramite bonifico bancario/postale.
Al fine di favorire la ripresa delle attività sociali ed economiche nei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la realizzazione delle opere e degli interventi relativi all'attività di ricostruzione il pagamento degli oneri è ridotto del 60%. Il contributo è corrisposto dalla ditta costruttrice (rif.to art. 6 della L.R. 1/2012). Nella causale andrà aggiunta la dicitura "ricostruzione" (es. "Contributi sismica AQ – Ricostruzione”).
Il contributo per il rinnovo dell'autorizzazione decaduta per decorrenza dei termini di cui all'articolo 7 comma 6 della L.R. 28/2011 e per il rinnovo dell'istanza conseguente ad un diniego determinato da anomalie formali, ammonta al 30 per cento del contributo di cui all'articolo 15 della L.R. 28/2011.
Per gli interventi di ricostruzione post sisma 2009 e 2016 il rinnovo dell'istanza conseguente al diniego per anomalie formali o per decorrenza dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e il rinnovo dell'istanza per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 7, comma 6, e all’articolo 9, comma 4, della L.R. 28/2011, sono esclusi dalla corresponsione degli oneri.
E’ inoltre dovuta l’imposta di bollo, da corrispondere tramite il modello F24 (da compilare secondo le indicazioni riportate sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/compilaf24_erario.php?CT=2501 ).
Sono esclusi dalla corresponsione del contributo e dell’imposta di bollo gli interventi effettuati a qualsiasi titolo da:
− Pubblica Amministrazione e dagli Enti di cui all’art. 16 dell’Allegato B al DPR n. 642/1972;
− Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, CONI) di cui all’art. 27–bis dell’Allegato B al DPR n. 642/1972.