Il Decreto Legislativo n. 193 del 06/04/2006 disciplina la materia dei medicinali veterinari.
L’art 66 prevede le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di commercio all'ingrosso.
La distribuzione all'ingrosso di medicinali veterinari è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo.
Il rilascio dell’ autorizzazione è subordinata al possesso da parte del richiedente, dei requisiti generali previsti dal comma 2 del citato articolo.
Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere allegata la documentazione prevista dal comma 3 del citato articolo.
Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, l’autorizzazione deve essere richiesta per ognuno di essi.
L’art. 70 prevede le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta.
La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari è rilasciata dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo se il richiedente soddisfa i requisiti generali previsti dal comma 3 del citato articolo.
Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere allegata la documentazione prevista dal comma 4 del citato articolo.
Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, l'autorizzazione deve essere richiesta per ognuno di essi.
Sia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso sia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita diretta sono rilasciate previo parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL competente per territorio.
Le modifiche successive al rilascio dell’autorizzazione al commercio di farmaci per uso veterinario, quali cambio della ragione sociale e modifiche strutturali e/o impiantistiche devono essere comunicate dal rappresentante legale della struttura al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti per il tramite della Asl territorialmente competente.