Per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul territorio regionale mediante finanziamenti pubblici, devono essere applicati i limiti di costo fissati ai sensi del D.M. 5.08.1994.
La Regione Abruzzo con Deliberazione di G.R. n. 615 del 13.09.2010, pubblicata sul B.U.R.A.T. n° 62 Ordinario del 24.09.2010, ha disposto l’approvazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, meglio definiti nell’allegato A al medesimo atto deliberativo.
Successivamente, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 5.08.1994, tenuto conto delle comunicazioni effettuate annualmente da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, relative alle variazioni percentuali dell’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, sono stati aggiornati i predetti limiti di costo con i seguenti provvedimenti Dirigenziali:
- Aggiornamento dal 2010 al 2012 con Determina Dirigenziale DC7 n. 158 del 26.10.2012 (B.U.R.A.T. Ordinario n. 62 del 21.11.2012) per una variazione percentuale complessiva del + 7,70 %;
- Aggiornamento dal 2012 al 2021 con Determina Dirigenziale DPC022 n. 221 del 21.10.2021 (B.U.R.A.T. Ordinario n. 43 del 10.11.2021) per una variazione percentuale complessiva del + 8,20 %
- Aggiornamento dal 2021 al 2023 con Determina Dirigenziale DPC022 n. 172 del 13.10.2023 (B.U.R.A.T. Ordinario n. 43 del 10.11.2021) per una variazione percentuale complessiva del + 13,50 %
Per utilità si allegano i provvedimenti sopra richiamati.