(REGFLASH) L’Aquila, 10 ott. 2023 - Il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, su proposta dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, ha emanato un’ordinanza (la n.2 del 2023) che stabilisce un periodo di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi fino al prossimo 15 ottobre 2023. Tale provvedimento si è reso necessario visto il perdurare delle condizioni meteorologiche favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi.
Fino al prossimo 15 ottobre, quindi, scattano nuovamente le prescrizioni e i divieti tipici del periodo estivo.
Nell’ordinanza si legge che:
Fino al 15 settembre 2023 è fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
Se a bordo di autoveicoli dotati di marmitta catalitica, è vietato inoltrarsi oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi.
Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell’ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali metodi di alimentazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore.
Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori, quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi, provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.
Fino al 15 ottobre è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014.
E’ proibito, infine, gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano. (REGFLASH) GIZZI/PC/231010