Interessati anche gli sport di squadra, gli eventi e le competizioni (REGFLASH) Pescara, 12 ago. Nell'ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata pubblicata l'ordinanza n. 78/2000 che introduce, con l'approvazione dell'Allegato 1, Linee guida relative agli sport di contatto e di squadra, agli eventi ed alle competizioni sportive, abrogando tutte le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 72 ritenute incompatibili.
Ferma restando l'attuale curva epidemiologica regionale e fatte salve diverse valutazioni del Gruppo tecnico scientifico regionale, è anticipata al 24 agosto l'attuazione del DPCM del 7 agosto 2020. Per cui, a partire da lunedì 24 e su responsabilità di singoli organizzatori, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
Inoltre, sono stati approvati i contenuti dell'allegato 2 all'Ordinanza n.78 che modificano o integrano omologhe parti dell'allegato all'ordinanza n.74. Nello specifico, l'allegato 2 introduce modifiche o integrazioni ai Protocolli di sicurezza contenuti nell'allegato all'Ordinanza n. 74 del 2020, emanata a seguito del DPCM 14 luglio 2020 e chiamata "ABRUZZOSICURA". Nel dettaglio, le modifiche sono relative al protocollo di sicurezza per l'esercizio di attività di ristorazione e bar, a quello per l'esercizio di attività ricreative di balneazione in spiaggia, al protocollo sicurezza per l'esercizio di attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, al protocollo di sicurezza per le attività motorie e sportive ed al protocollo di sicurezza per gli uffici aperti al pubblico. Infine, l'Ordinanza n.78 stabilisce che, in relazione a tutti gli interventi connessi all'attuazione della legge regionale 28 aprile 2000 n. 77 - programma di attuazione 2012-2014, il termine per la conclusione dei progetti di investimento e connessi adempimenti è sospeso a partire dal primo marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020. Possono usufruire di tale sospensione i beneficiari i cui progetti di investimento siano in itinere, fatta eccezione per coloro che non intendono avvalersi di tale possibilità. Tutti i termini perentori in corso, posti a carico dei soggetti beneficiari delle misure di cui al primo periodo stabilito nei rispettivi avvisi con scadenza al primo marzo 2020, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. La società FIRA, soggetto responsabile dell'attuazione, deve fornire ai beneficiari tutte le opportune informazioni al fine di dare attuazione della presente ordinanza. (REGFLASH) DURA/200812