Compiti e funzioni - Tavoli Istituzionali
Compiti e funzioni
Assicurare alle lavoratrici le stesse opportunità di cui godono i lavoratori, e non solo garantire la parità di trattamento tra uomini e donne nel lavoro. Con queste prerogative le Consigliere di Parità regionali (figura istituzionale indicata dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 196, recepiti dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, decreto legislativo 2006 n. 198, artt. 12 e seguenti), svolgono una molteplicità di compiti che si possono così riassumere:
- rilevano le situazioni di squilibrio di genere al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni;
- promuovono ed attivano progetti di azioni positive individuando risorse europee, nazionali e locali nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati;
- verificano la coerenza delle politiche locali per lo sviluppo territoriale con i principi e le leggi per le pari opportunità (utilizzo dei Fondi strutturali dell'Unione europea in sede locale nell'ottica delle Pari opportunità);
- promuovono la cultura della parità anche attraverso la promozione della costituzione dei comitati di pari opportunità di ente e azienda e l'applicazione dei piani triennali per le "azioni positive" da parte degli enti pubblici;
- collaborano con la direzione regionale del lavoro (ministero del Lavoro), al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
- collaborano con l'assessorato regionale al Lavoro, formazione, istruzione e diritto allo studio, nell'ambito della direzione regionale politiche attive del lavoro e con gli organismi di parità regionali, per promuovere azioni positive nelle politiche attive del lavoro e nella formazione.
Tavoli Istituzionali
Le Consigliere regionali di Parità:
- sono componenti di diritto della commissione regionale pari opportunità;
- sono componenti di diritto della commissione regionale tripartita (sindacati, imprese, amministrazioni);
- partecipano ai tavoli di partenariato locale e al Comitato di sorveglianza di cui al regolamento (Ce) n. 1083/2006 del consiglio del 11 luglio 2006 sui fondi strutturali europei, nell'ottica di portare uno sguardo di genere sulle tematiche all'ordine del giorno e sensibilizzare tali organi sulle problematiche delle pari opportunità.
Approfondimenti
- Legge 10 aprile 1991 n.125 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, abrogata dall'art. 57 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 ad eccezione dell'art. 11
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 196 Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, abrogata dall'art. 57 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 ad eccezione dell'art. 10, comma 4
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
- Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
- Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali
- Decreto legislativo n. 469 del 1997 Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro
- Legge Regionale n. 76 del 1998 Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego