Varianti

Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio 2024

Qualora occorra apportare modifiche al progetto autorizzato/depositato, che si configurino quali varianti sostanziali, occorre acquisire la preventiva autorizzazione sismica ovvero provvedere al deposito sismico.

Ai fini del riparto delle competenze spettanti agli uffici comunali e regionali, nelle ipotesi di sopravvenienze normative modificative del regime giuridico di autorizzazione sismica o deposito sismico a cui era originariamente sottoposto l'intervento edilizio, le relative varianti sostanziali rimangono assoggettate alla disciplina introdotta dalle sopraggiunte disposizioni legislative.

Per la definizione dei criteri in base ai quali una variante si può definire sostanziale o meno si rimanda alle Linee guida approvate con D.M. 30 aprile 2020, di cui si riporta un estratto:

 

“Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza l’art. 3 del decreto «sblocca cantieri», sono evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell’art. 93, tutte quelle varianti che si possono definire non sostanziali.

Per definire i criteri in base ai quali una variante si può definire sostanziale o meno, occorre sottolineare come un intervento è sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza.

Fermi restando gli aspetti urbanistici architettonici, restando nell’ambito della sicurezza delle costruzioni e quindi dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ai fini dell’applicazione dell’art. 94 -bis cui fanno riferimento le presenti linee guida assume particolare rilievo la definizione dei criteri strutturali in base ai quali una variante si può definire non sostanziale.

A tale scopo si può fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento sismico. In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell’intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1 , il taglio alla base VR , le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

Le regioni possono individuare eventuali ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, conformemente al principio generale appena esposto. Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d’opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c), n. 1)”.