Il Presidente della Regione Abruzzo opera come Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in forza del D.L. n. 91 del 24.06.2014 convertito con modificazioni dalla L. n.116 del 11/08/2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 11.11.2014, n. 164.
Il Presidente della Regione subentra, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.
Tra gli interventi di competenza dei Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, figurano, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 11.11.2014, n. 164 anche tutti gli interventi che, a partire dalla programmazione 2015, prevedono risorse destinate in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, da attuarsi mediante Accordo di Programma tra la Regione interessata ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Questi interventi sono individuati mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.