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Ultimo aggiornamento: 10 Ottobre 2024

INDICE DELLA PAGINA

Datore di lavoro

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. (Art. 2, comma 1 lett. b - D.Lgs 81/2008).

Allo stato attuale, con DGR n. 486 del 04/08/2023, la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile (Datore di Lavoro) al Dott. Ing. Pasquale Di Meo.

Il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
  • la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.).

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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) - persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 2, comma 1 lett. f - D.Lgs 81/2008).

Le capacità ed i requisiti professionali del RSPP devono, ovviamente, essere adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relative alle attività lavorative.

Per quanto riguarda i compiti e le competenze del RSPP bisogna far riferimento al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Datore Unico di Lavoro della Giunta Regionale d'Abruzzo ha nominato quale Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione esterno il Dott. Giuseppe Verratti.

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Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) - persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 2, comma 1 lett. g - D.Lgs 81/2008).

Per quanto riguarda i compiti e le competenze dell'ASPP bisogna far riferimento al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Datore Unico di Lavoro della Giunta Regionale d'Abruzzo ha nominato quale Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione esterno l'Ing. Matteo Di Lello.

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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

"Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro." (Art. 2. Comma 1 lett. i)

L'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che "in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”. Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia territoriale (RLST, art. 48 modificato da art. 29 D.Lgs 106/2009) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).

Attività

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (art. 50 comma 1 lett. a);
  • promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori (art. 50 comma 1 lett. h);
  • è consultato in ordine alla realizzazione e verifica della preven-zione nell'Azienda o Unità Produttiva (Art. 50 comma 1 lett. b);
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi (art. 50 comma 1 lett. e);
  • è consultato in merito all'organizzazione della formazione (art. 50 comma 1 lett. d);
  • riceve una formazione adeguata conforme a quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 (art. 50 comma 1 lett. g);
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione (Art. 50 comma 1 lett. m).

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, individuati dalle RSU della Giunta Regionale d'Abruzzo

  • Cipollone Edi
  • Di Battista Nicola
  • Di Stefano Antonella
  • Ingrosso Cosimo
  • Scolta Katia
  • Vitelli Arnaldo

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Preposti

Il T.U. D.Lgs 81/2008, all'art, 2 comma 1 lett. e) definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Alla luce della normativa vigente i preposti individuati presso l'intera Giunta Regionale d'Abruzzo coincidono con i Responsabili d'Ufficio individuati con atti amministrativi formali nonché con tutte le figure (preposti di fatto) che pur sprovviste di regolare investitura esercitano in concreto i poteri giuridici riferiti a tale figura (es.: figura con qualifica funzionale più elevata in uffici o sedi decentrati in cui non è presente fisicamente il Responsabile d'Ufficio).

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Squadre di emergenza

La figura dell'Addetto alla Squadra di Emergenza svolge un ruolo essenzialmente operativo nel primo impatto con la situazione incidentale e nelle operazioni di evacuazione. Per tale motivo le principali caratteristiche richieste dall’Addetto alla Squadra di Emergenza al momento della designazione sono:

  • presenza continua nella struttura;
  • conoscenza dei luoghi, addestramento specifico.

I singoli componenti delle squadre di emergenza sono nominati dal datore di lavoro (tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (F.Lgs. 81/2008 art. 18 comma 1 lett. b, c).  La designazione può essere rifiutata solo per validi motivi.

Gli addetti ricevono una specifica formazione e vengono dotati di dispositivi individuali idonei alla loro funzione.

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Medico competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. (Art. 2. Comma 1 lett. h).

Attività

Valuta l'idoneità specifica del lavoratore alla mansione lavorativa attraverso l'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore in funzione del rischio che il lavoro comporta. La valutazione comprende accertamenti preventivi volti a valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica (art. 41 comma 2 lett. a), accertamenti effettuati prima di un cambio di mansione (art. 41 comma 2 lett. d) e accertamenti periodici (art. 41 comma 2 lett. b) che sono effettuati a intervalli di tempo al fine di formulare un giudizio relativo all'idoneità alla prosecuzione dell'attività lavorativa. La cadenza è di norma annuale, ma il medico competente può stabilire una periodicità diversa in funzione del rischio lavorativo (protocollo sanitario).

La visita medica può essere richiesta anche dal lavoratore (art. 41 comma 2 lett. c), "qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica".

Sono eseguite inoltre: la visita medica preventiva in fase preassuntiva (art. 41 comma 2 lett. e-bis) e la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (art. 41 comma 2 lett. e-ter). Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza (art. 41 comma 3 lett. b).

Sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2 esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  • idoneità
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
  • inidoneità temporanea
  • inidoneità permanente (Art. 41 comma 6)

Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41 comma 6bis).

Collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso (Art. 25 comma 1 lett. a).

l Datore Unico di Lavoro della Giunta Regionale d'Abruzzo ha nominato quale Medico Competente esterno la Dott.ssa Giorgia Murri.

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

  1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  2. docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  3. autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  4. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.