Ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L. 449 del 27/12/1997, l'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:
- omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto (GPL) o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni;
- autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.