Riduzioni per veicoli ultra-ventennali

Ultimo aggiornamento: 04 Aprile 2024

Veicoli con Certificato di Rilevanza Storica

L’art. 1 comma 1048 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, che è intervenuto sull’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, rubricato: “Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”, prevede la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni, che siano in possesso del Certificato di Rilevanza Storica.

Detto certificato “attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell’idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite”, come dispone l’art. 4, comma 1, del D.M. 17 dicembre 2009, recante “Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica”.

Come disposto dall’art. 60 comma 4 del D.lgs. 285 del 1992, il Certificato di Rilevanza Storica del veicolo deve essere rilasciato da uno dei seguenti registri:

  • ASI (Automotoclub Storico Italiano);
  • Storico Lancia;
  • Italiano FIAT;
  • Italiano Alfa Romeo;
  • FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

L’ulteriore condizione richiesta per usufruire della riduzione al 50% della tassa automobilistica, è che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.

I contribuenti interessati devono, pertanto, presentare la domanda di aggiornamento della carta di circolazione al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, così da ottenerne l’annotazione.

Tale informazione sarà acquisita dall’archivio della tassa auto e produrrà i suoi effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’annotazione.

La riduzione è applicata anche ai veicoli che risultano in possesso dei suddetti requisiti nel corso dell'anno solare del compimento del ventesimo anno di età. Non è fatto luogo a rimborsi di quanto già pagato (ex art. 1 comma 26-bis della L.R. 6/1999 e ss.mm.ii.).

Veicoli iscritti ad altri Registri

Ai sensi dell’art. 32 della L.R. Abruzzo n. 46 del 25/10/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024 la riduzione del 50% è riconosciuta anche ai veicoli iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS).

Per tali veicoli, tuttavia, occorre presentare specifica istanza di esenzione, utilizzando il modulo qui allegato che riporta anche le modalità di presentazione.

L'iscrizione produrrà i suoi effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza.

La riduzione è applicata anche ai veicoli per i quali la presentazione dell’istanza avvenga nel corso dell'anno solare del compimento del ventesimo anno di età. Non è fatto luogo a rimborsi di quanto già pagato (ex art. 1 comma 26-bis della L.R. 6/1999 e ss.mm.ii.).