Esenzioni per veicoli ultra-trentennali, per organizzazioni di volontariato di protezione civile, esenzioni permanenti

Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio 2024

Esenzioni per veicoli ultra-trentennali

Ai sensi dell'art. 63 della legge 342 del 21/11/2000 come modificato dall'art. 1 comma 666 della legge 190 del 2014 sono esentate dal pagamento del bollo i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.

Se questi veicoli vengono posti in circolazione sono soggetti ad una tassa di circolazione forfetaria annua di Euro 31,24 per gli autoveicoli e Euro 12,50 per i motoveicoli.

Esenzioni per organizzazioni di volontariato di protezione civile

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23.8.2016 n. 27, sono esenti i veicoli utilizzati ai fini istituzionali di protezione civile, intestati alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Esenzioni permanenti

  • Autoveicoli del Presidente della Repubblica;
  • Veicoli in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato, provvisti delle normali targhe di riconoscimento e condotti da militari ed agenti in divisa;
  • Autoveicoli esclusivamente assegnati al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche (autoambulanze).