Esenzione quinquennale per veicoli ad alimentazione elettrica
Ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 39 del 5/2/1953, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di 5 anni a decorrere dalla data della prima immatricolazione.
Esenzione temporanea per i veicoli a propulsione ibridi
A decorrere dal 01.01.2021, con l’art. 19, comma 35, della L.R. 20.01.2021 n. 1, la Regione Abruzzo ha ampliato l’ambito oggettivo e soggettivo dell’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli ibridi, già previsto dalla Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2019.
La legge regionale n.1/2021 ha, infatti, esteso l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica, previsto per tre annualità, sino a ricomprendere: - oltre ai proprietari, anche i locatari dei veicoli; - oltre ai veicoli con alimentazione elettrico-benzina e idrogeno- benzina, anche i veicoli elettrico-diesel e idrogeno-diesel.
Possono beneficiare dell’esenzione temporanea, pertanto, i proprietari ed i locatari di autoveicoli immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, che siano residenti nella Regione Abruzzo. Sono esclusi dal beneficio i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma.
Pertanto, tenendo conto anche delle agevolazioni tributarie già disposte con legge regionale n.1/2019, il quadro delle esenzioni dalla tassa automobilistica per i veicoli ibridi, allo stato attuale, può essere sintetizzato come indicato nella tabella sotto riportata:
Annualità d’imposta e tipologia di ibridi che beneficiano dell’esenzione triennale | ||||||
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Anno di prima immatricolazione | Elettrico-Benzina (proprietari) | Idrogeno-Benzina (proprietari) | Elettrico-Benzina (locatari) | Idrogeno-Benzina (locatari) | Elettrico-Diesel (proprietari e locatari) | Idrogeno-Diesel (proprietari e locatari) |
2019 | 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021 | ||||
2020 * | 2020 2021 2022 | 2020 2021 2022 | 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 |
2021 | 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 |
* Per i veicoli immatricolati nel 2020 di cui all’art. 15 co. 17 della LR 1/2019, il primo anno di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica coincide con il primo periodo tributario fisso successivo all’immatricolazione stessa.