Esenzione temporanea per veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida

Ultimo aggiornamento: 14 Febbraio 2024

Esenzione quinquennale per veicoli ad alimentazione elettrica

Ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 39 del 5/2/1953, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di 5 anni a decorrere dalla data della prima immatricolazione.

Esenzione temporanea per i veicoli a propulsione ibridi

A decorrere dal 01.01.2021, con l’art. 19, comma 35, della L.R. 20.01.2021 n. 1, la Regione Abruzzo ha ampliato l’ambito oggettivo e soggettivo dell’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli ibridi, già previsto dalla Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2019.

La legge regionale n.1/2021 ha, infatti, esteso l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica, previsto per tre annualità, sino a ricomprendere: - oltre ai proprietari, anche i locatari dei veicoli; - oltre ai veicoli con alimentazione elettrico-benzina e idrogeno- benzina, anche i veicoli elettrico-diesel e idrogeno-diesel.

Possono beneficiare dell’esenzione temporanea, pertanto, i proprietari ed i locatari di autoveicoli immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, che siano residenti nella Regione Abruzzo. Sono esclusi dal beneficio i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma.

Pertanto, tenendo conto anche delle agevolazioni tributarie già disposte con legge regionale n.1/2019, il quadro delle esenzioni dalla tassa automobilistica per i veicoli ibridi, allo stato attuale, può essere sintetizzato come indicato nella tabella sotto riportata:

  Annualità d’imposta e tipologia di ibridi che beneficiano dell’esenzione triennale
Anno di prima immatricolazione Elettrico-Benzina (proprietari) Idrogeno-Benzina (proprietari) Elettrico-Benzina (locatari) Idrogeno-Benzina (locatari) Elettrico-Diesel (proprietari e locatari) Idrogeno-Diesel (proprietari e locatari)
2019 2019 2020 2021 2019 2020 2021        
2020 * 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
2021 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

* Per i veicoli immatricolati nel 2020 di cui all’art. 15 co. 17 della LR 1/2019, il primo anno di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica coincide con il primo periodo tributario fisso successivo all’immatricolazione stessa.