Con l’art. 1 della L.R. 21.12.2021 n. 31, vigente dal 25 dicembre 2021, la Regione Abruzzo ha semplificato gli adempimenti posti in capo ai concessionari autorizzati o abilitati al commercio di veicoli, già disciplinati dall’art. 1 della legge regionale n. 6 dell’11 febbraio 1999.
La legge regionale n. 31/2021 ha, infatti, previsto che, per effetto dell'avvenuta trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli consegnati per la rivendita ai soggetti autorizzati o abilitati al commercio degli stessi, di cui al comma 16, dell’art. 1, della L.R. n. 6/1999, risultano pienamente adempiuti anche gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo dell’articolo 5 del DL n. 953/1982.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, quindi:
- i concessionari non sono più tenuti alla spedizione degli elenchi di cui ai predetti commi n. 44 e n.45 dell’articolo 5 del DL n. 953/1982;
- non è, più dovuto, il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'articolo 5 del DL n. 953/1982.
Non è previsto il rimborso e, quindi, non potrà essere restituito quanto già eventualmente versato a titolo di diritto fisso sino al 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge regionale di semplificazione.