Tassa automobilistica - Pagamento omesso, effettuato in ritardo o insufficiente

Ultimo aggiornamento: 17 Gennaio 2025

Nel caso di omissione o irregolarità del pagamento della tassa automobilistica, a seguito di verifiche sui versamenti effettuati, la Regione emette, per ogni contribuente inadempiente, l'atto di accertamento/cartella di pagamento.

Pagamenti omessi o irregolari (sino al 31 agosto 2024)

In caso di versamento omesso o insufficiente, oltre alla tassa non versata e agli interessi moratori per ogni semestre compiuto pari a 1,375%, è dovuta la sanzione in misura del 30% sulla tassa non versata.

In caso di versamento tardivo, oltre agli interessi moratori per ogni semestre compiuto pari a 1,375%, è dovuta la sanzione in misura del 1% per ogni giorno di ritardo se il ritardo non supera 14 giorni (dall’ 1% per 1 giorno di ritardo al 14% per 14 giorni di ritardo), del 15% se il ritardo non supera 90 giorni e del 30% se il ritardo è superiore a 90 giorni.

In caso di versamento insufficiente e tardivo, oltre alla tassa non versata e agli interessi moratori per ogni semestre compiuto pari a 1,375%, è dovuta la sanzione in misura del 30% per la parte di tassa non versata, mentre per la parte di tassa versata in ritardo la sanzione è dovuta in misura del 1% per ogni giorno di ritardo se il ritardo non supera 14 giorni (dall’ 1% per 1 giorno di ritardo al 14% per 14 giorni di ritardo), del 15% se il ritardo non supera 90 giorni e del 30% se il ritardo è superiore a 90 giorni.

Inoltre, prima che l’Amministrazione abbia avviato la procedura per generare la richiesta di pagamento, è possibile regolarizzare la propria posizione tributaria corrispondendo, oltre all’eventuale tassa non versata e agli interessi moratori al tasso legale su base annua, la sanzione così determinata:

  • entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 0,1% della tassa non versata per ogni giorno di ritardo (da 0,1% per 1 giorno di ritardo a 1,4% per 14 giorni di ritardo);
  • entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1,5% della tassa;
  • entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1,67% della tassa;
  • entro 1 anno dalla scadenza, la sanzione è pari a 3,75% della tassa;
  • entro 2 anni dalla scadenza, la sanzione è pari a 4,29% della tassa;
  • oltre 2 anni dalla scadenza, ma prima dell’emissione dell’atto di accertamento/cartella di pagamento, la sanzione è pari a 5% della tassa.

Pagamenti omessi o irregolari (dal 1° settembre 2024)

In caso di versamento omesso o insufficiente, oltre alla tassa non versata e agli interessi moratori per ogni semestre compiuto pari a 1,375%, è dovuta la sanzione in misura del 25% sulla tassa non versata.

In caso di versamento tardivo, oltre agli interessi moratori per ogni semestre compiuto pari a 1,375%, è dovuta la sanzione in misura del 0,83% per ogni giorno di ritardo se il ritardo non supera 14 giorni (da 0,83% per 1 giorno di ritardo a 11,67% per 14 giorni di ritardo), del 12,5% se il ritardo non supera 90 giorni e del 25% se il ritardo è superiore a 90 giorni.

In caso di versamento insufficiente e tardivo, oltre alla tassa non versata e agli interessi moratori per ogni semestre compiuto pari a 1,375%, è dovuta la sanzione in misura del 25% per la parte di tassa non versata, mentre per la parte di tassa versata in ritardo la sanzione è dovuta in misura del 0,83% per ogni giorno di ritardo se il ritardo non supera 14 giorni (da 0,83% per 1 giorno di ritardo a 11,67% per 14 giorni di ritardo), del 12,5% se il ritardo non supera 90 giorni e del 25% se il ritardo è superiore a 90 giorni.

Inoltre, prima che l’Amministrazione abbia avviato la procedura per generare la richiesta di pagamento, è possibile regolarizzare la propria posizione tributaria corrispondendo, oltre all’eventuale tassa non versata e agli interessi moratori al tasso legale su base annua, la sanzione così determinata:

  • entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 0,083% della tassa non versata per ogni giorno di ritardo (da 0,083% per 1 giorno di ritardo a 1,166% per 14 giorni di ritardo);
  • entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1,25% della tassa;
  • entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1,39% della tassa;
  • entro 1 anno dalla scadenza, la sanzione è pari a 3,13% della tassa;
  • oltre 1 anno dalla scadenza, ma prima dell’emissione dell’atto di accertamento/cartella di pagamento, la sanzione è pari a 3,57% della tassa.