Interventi effettuati dal Servizio Tecnico della Giunta Regionale
Il Servizio Tecnico della Giunta Regionale, tra le molteplici attività di cui si fa carico, è particolarmente attento al discorso "amianto" e negli ultimi anni si è adoperato per sanare delle situazioni a rischio, mettendo in atto due interventi importanti:
- Interventi di messa in sicurezza fabbricati ex-Cofa, Pescara; rimozione copertura-tettoia
- Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei fabbricati nel vivaio forestale di Casoli e Chieti Scalo
Per saperne di più
- Guida informativa
- Piano di sicurezza tipo
- Bandi regionali per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto
Normativa di riferimento
Interventi di messa in sicurezza fabbricati
Premesse:
Il cemento-amianto, comunemente conosciuto con il nome di "Eternit", si può trovare nelle nostre case sotto forma di:
- lastre e pannelli utilizzati per coperture o pareti divisorie;
- serbatoi per il deposito di acqua;
- tubi e canne fumarie;
- pavimentazioni in linoleum.
Quando è necessario rimuovere l'amianto
La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. L'amianto è molto pericoloso solo quando le sue fibre si disperdono nell'aria e di conseguenza vengono respirate. Il cemento-amianto, quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso.
È consigliabile rimuoverlo solo quando non conserva la sua integrità iniziale, cioè quando si iniziano a vedere delle abrasioni che lasciano intravedere le fibre contenute all'interno.
Fondamentale è il controllo periodico dello stato dei manufatti in cemento-amianto e ricordare che non esistono leggi che ne obbligano la rimozione.
Metodologia
La seguente metodologia ha lo scopo di fornire adeguate indicazioni sull'eventuale presenza d'amianto in immobili, onde evitare di esporre a pericoli le persone che vi accedono, in particolare:
- le persone che usufruiscono regolarmente della struttura;
- il personale incaricato d'interventi tecnici generici o di ristrutturazione;
- il personale incaricato dell'eventuale decontaminazione.
L'incarico si compone di cinque fasi distinte e successive:
- Fase1: Dopo aver consultato la documentazione tecnica, se esistente, dell'edificio, si procede ad un controllo visivo approfondito dell'edificio e delle installazioni tecniche. In caso di assenza di materiali a rischio di contenere amianto viene rilasciata una dichiarazione.
- Fase 2: Nel caso nella fase 1 fossero individuati materiali a rischio di contenere amianto si procedere al prelievo e all'analisi. Se queste ultime indicano la presenza di amianto viene effettuata un'analisi del rischio e si stabiliscono le priorità di intervento. Alla fine di questa fase viene rilasciato un rapporto specialistico contenente la localizzazione dei materiali individuati, delle schede tecniche di questi ultimi e le necessità di intervento.
- Fase 3: Se l'analisi del rischio della fase 2 individuasse una necessità o venisse trovato un materiale facilmente friabile, si procede ad una campionatura ed analisi dell'aria al fine di determinare l'eventuale presenza di fibre di amianto respirabili (FAR). Quest'analisi determina l'abitabilità dei locali in questione ed è richiesta dalle ditte specializzate incaricate dell'eventuale bonifica.
- Fase 4: In caso venisse evidenziata la necessità di intervento esistono due possibili varianti, confinamento (incapsulatura ermetica del materiale, senza asportazione) o asportazione. In entrambi i casi vi è la necessità di effettuare un collaudo dell'intervento, comprendente tra l'altro anche campionature ed analisi dell'aria.
- Fase 5: In caso di asportazione dell'amianto il suo corretto smaltimento è di responsabilità del proprietario dell'immobile, questa fase è normalmente a carico della ditta specializzata se presente.
Le analisi sono eseguite tramite laboratori esterni specializzati nel campo e facenti parte della lista indicata dalla SUVA.
Per quanto riguarda la definizione d'amianto e prodotti contenenti amianto, si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare all'ORRPChimt nonché alla Direttiva n. 6503 della Commissione Federale di coordinamento per la Sicurezza sul posto di lavoro.