Raccolta funghi

Ultimo aggiornamento: 10 Novembre 2023

La raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo sono disciplinate dalla Legge Regionale 8 novembre 2006, n. 34 e ss. mm. e ii.

Con l’articolo 39 della Legge Regionale n. 14/2020, sono state introdotte alcune modifiche alla Legge Regionale 34/2006 tra le quali l’abolizione del Tesserino di Tipo A sostituito dall’Autorizzazione di Tipo A.

Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei

Autorizzazione per i residenti in regione

La raccolta dei funghi epigei spontanei nella regione Abruzzo riservata ai residenti è subordinata al possesso di Autorizzazione alla raccolta che può essere di:

  • Tipo A: raccolta ordinaria (nella misura non superiore a 3 chilogrammi). L'autorizzazione di tipo A è costituita dalla ricevuta del versamento del contributo annuale (articolo 5) e dalla copia dell’attestato di idoneità alla raccolta in corso di validità (5 anni dalla data di rilascio). Il conseguimento dell'attestato di idoneità alla raccolta è subordinato alla frequenza di un corso di micologia della durata di almeno 24 ore. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare, con cadenza quinquennale, un ciclo di lezioni della durata di almeno 5 ore, per il conseguimento dell'attestato di aggiornamento.
  • Tipo B: raccolta agevolata (non superiore a 4 chilogrammi), prevista per i residenti nei comuni interessati dalla raccolta, appartenenti alle seguenti categorie: coltivatori diretti, utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole e forestali.
  • Tipo C: raccolta per l'integrazione del reddito (non superiore a 5 chilogrammi), prevista per i residenti nei comuni interessati dalla raccolta.

Le autorizzazioni di tipo B e C sono costituite da un tesserino personale, non cedibile, da richiedere con domanda in carta da bollo.

Autorizzazione per i non residenti

I non residenti in Abruzzo e proprietari di terreni/fabbricati siti nel territorio regionale possono essere autorizzati alla raccolta funghi di Tipo A riservata ai residenti, secondo le modalità sopra riportate. Il possesso del titolo di proprietà dell’immobile deve essere oggetto di dichiarazione (scarica il modulo per la dichiarazione).

I non residenti in Abruzzo, che non siano proprietari di beni immobili sul territorio regionale, sono autorizzati alla raccolta subordinatamente al possesso dell'attestato di idoneità rilasciato da soggetti autorizzati (articolo 18), anche extraregionali, e al rilascio, da parte dei Comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso con l'indicazione della data e del giorno della raccolta stessa, previo versamento del contributo previsto (comma 4 articolo 8), da effettuare a favore del Comune interessato dalla raccolta. In alternativa, è possibile effettuare il versamento relativo ai permessi riportando nella causale la data di validità del permesso e il Comune del territorio interessato dalla raccolta.

Le quote sono determinate, per il quinquennio 2020-2025, in:

  • Euro 10 (dieci) per un giorno;
  • Euro 20 (venti) da due a tre giorni consecutivi;
  • Euro 40 (quaranta) da quattro a sette giorni consecutivi;
  • Euro 70 (settanta) per un mese.

Per quanto non espressamente qui riportato, si rimanda alla lettura della Legge Regionale 34/2006.

Versamento annuale del contributo

Il versamento annuale di 30,00 euro deve essere effettuato sul conto corrente postale n° 1012126734 (IBAN: IT37X0760103600001012126734) intestato a “Regione Abruzzo”, e deve riportare la seguente causale: “Contributo annuale per raccolta funghi”.

Sono esonerati dal contributo solo coloro che hanno compiuto 65 anni di età e sono residenti nella regione Abruzzo (articolo 5 comma 3 Legge Regionale 34/2006).

Modulistica tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei

Documentazione

  • Determinazione DPD021/860 del 02/12/2021 - L.R. 8 novembre 2006 n. 34 e ss.mm. e ii. “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo”. Modalità di svolgimento dei corsi di micologia per il conseguimento degli attestati di idoneità alla raccolta: utilizzo di modalità di didattica a distanza.