Quesito
L'art. 108 della L.R. 58/2023 recita che: “a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo).”
In questo lasso di tempo intercorrente tra la data del 21.12.2023 ed il 90esimo giorno successivo è necessario/possibile applicare la legge 18/83 alle pratiche già presentate alla data del 20.12.2023?
Sarà, invece, applicata la legge n. 58/2023 a tutte le pratiche presentate a partire dal 21.12.2023?
Il Comune riferisce due casi concreti:
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La prima domanda di permesso di costruire è antecedente all'entrata in vigore della 58/2023 e l'istruttoria positiva porterebbe alla possibilità di rilasciare il titolo entro i 90giorni successivi al 20.12.2023. All'attualità, per il completamento della pratica manca il pagamento degli oneri di costruzione ed il conseguente rilascio del titolo. In questo caso l'unità aziendale è superiore ad un ettaro e il fabbricato da realizzare è un nuovo fabbricato non collegato ad alcuna attività imprenditoriale agricola.
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La seconda domanda di permesso di costruire, sempre richiesta per la zona agricola ma in data successiva all'entrata in vigore della 58/23, riguarda un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione esistente e attualmente identificato quale fabbricato collabente.
Il fabbricato, rilevato nella sua consistenza, dovrà essere demolito e ricostruito con incremento volumetrico compreso entro il 40% e con una volumetria complessiva abbondantemente sotto gli 800 mc.
Risposta
Premesso che nel caso di specie è del tutto irrilevante la data di decorrenza dell’abrogazione della L.R. 18/1983, ai fini della risoluzione del quesito posto trova applicazione il regime transitorio previsto dall’art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023, nel testo novellato dalla L.R. 6/2024, secondo cui “Fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato continuano a trovare applicazione il regime giuridico regionale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e gli strumenti urbanistici comunali vigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, primo capoverso, per le ipotesi di mancato rispetto del termine ivi previsto ai fini della predetta perimetrazione”. Pertanto, fino alla perimetrazione o fino al termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (art. 8 comma 4 nel testo novellato dalla L.R. 7/2024) restano comunque in vigore le disposizioni della LR 18/1983 e del PRG vigente. Il rilascio del titolo deve comunque intervenire entro il suddetto termine.
Diversamente, per i procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi in corso all’entrata in vigore della L.R. 58/2023 si applica l’art. 100, comma 9, (ex comma 5) della citata legge regionale, così come novellato dalla L.R. 6/2024, secondo cui “I procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi in corso all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la pianificazione vigente alla data della richiesta”, a nulla rilevando la data di rilascio del titolo.
Ciò posto, entrando nel merito dei casi concreti rappresentati dal Comune, trattandosi di interventi in zona agricola, con particolare riferimento al caso n. 2 in cui l’istanza per un intervento di ristrutturazione edilizia è pervenuta in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 58/2023, si richiama altresì il comma 3 dell’art. 100 della L.R. 58/2023 secondo cui “Prima dell’approvazione del PUC le disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV trovano applicazione nelle aree agricole individuate dalla pianificazione vigente a decorrere dalla data di approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, scaduto il termine di cui all’articolo 8, comma 4. In tal caso le disposizioni del titolo IV prevalgono su eventuali prescrizioni dello strumento urbanistico vigente con esse incompatibili.”
Infine, sempre con riferimento al caso n. 2, è doveroso segnalare che l’incremento volumetrico dovrà comunque rispettare i limiti di densità edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968 per le singole zone territoriali omogenee, come individuate dall'articolo 2 dello stesso D.M. n. 1444/1968, come del resto prescritto dall’art. 2, comma 5, della LR 49/2012. Si ricorda che per le aree agricole la densità fondiaria massima è di mc 0,03 per mq.