Quesiti (LR 58/2023)

Ultimo aggiornamento: 18 Aprile 2024

Con l’approvazione della Legge Regionale n. 58 del 20.12.2023 “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio” e successive modifiche, è entrata in vigore la nuova disciplina regionale in materia di governo del territorio.

Al fine di fornire un utile supporto ai Comuni ed a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, si pubblicano di seguito le risposte a riscontro sintetico delle richieste di chiarimento circa le nuove norme contemplate dalla Legge Regionale 58/2023 che di volta in volta pervengono.

Le richieste di chiarimento potranno essere trasmesse all’indirizzo dpc032@pec.regione.abruzzo.it precisando che non si darà riscontro nel merito di singoli casi specifici, ma solo in termini generali, nell’ottica di fornire un contributo, giuridicamente orientato e discrezionalmente apprezzabile, finalizzato ad arricchire le problematiche poste all’attenzione della Regione.

Elenco quesiti

Quesito

Premesso che:

  • la ditta XXX intende richiedere il "Permesso di Costruire", ai sensi dell'art. 1O, comma 1, lett. c) del DPR 380/01, per un intervento di ristrutturazione edilizia con il quale si prevede il recupero di n. 3 fabbricati fatiscenti per essere destinati ad attività turistica/ricettiva, denominata xxxxxx, costituita da unità residenziali, con annessi servizi, da concedere in locazione per brevi soggiorni;
  • gli immobili oggetto di ristrutturazione edilizia ricadono, secondo la proposta progettuale di massima, in "Zona B/3 - Residenziale a Bassa Densità" del vigente P.R.G. (art. 88 delle N.T.A.) e, pertanto, tale intervento può essere assentito nel rispetto  dei parametri  edilizi  e urbanistici della medesima zona;
  • la stessa proposta progettuale prevede, altresì, la realizzazione di alcune strutture di pertinenza della suddetta residenza di campagna (parcheggio di circa 1.000 mq., con la necessaria viabilità di accesso; laghetto artificiale di circa 1.700 mq.; posa di n. 4 gazebo; realizzazione di n. 1 piscina; realizzazione di n. 1 campo da tennis), strutture da ubicare tutte su un'area di circa mq .5.300 ricadente completamente in "Zona Agricola E/ 1" del vigente P.R.G. (art. 91 delle N.T.A.);
  • l'art. 91 delle N.T.A. dello strumento urbanistico comunale vigente prevede, rispettivamente alle lett. d) ed e), la possibilità di realizzare in zona agricola le attività di "Agriturismo - Turismo rurale" e di "Attività Sportive in zona agricola", senza specificare se per la realizzazione delle strutture da destinare a tali attività sia in ogni caso necessario rispettare il lotto minimo di intervento previsto per gli altri tipi di insediamenti (10.000 mq.).

Ciò premesso si chiede: ai sensi delle predette disposizioni dello strumento urbanistico comunale e, soprattutto, delle norme urbanistiche regionali vigenti (L.R.  n.  18/83, per  le  parti  ancora  in  vigore,  e  L.R. 20.12 .2023, n. 58 - Nuova legge urbanistica regionale), se l'intervento proposto, con particolare riferimento alle strutture di pertinenza da ubicare in "Zona Agricola E/1" siano ammissibili e se le stesse possano essere realizzate senza tener conto del c.d. "lotto minimo" (10.000 mq. o 25.000 mq.) previsto per le costruzioni in zona agricola dalla normativa regionale.


Risposta

L’art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023, così come novellato dalla L.R. 6/2024, dispone che “Fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato continuano a trovare applicazione il regime giuridico regionale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e gli strumenti urbanistici comunali vigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, primo capoverso, per le ipotesi di mancato rispetto del termine ivi previsto ai fini della predetta perimetrazione”.

Pertanto, fino alla perimetrazione o fino al termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine prorogato dall’art. 18, comma 5, della L.R. 7/2024) restano comunque in vigore le disposizioni della L.R. 18/1983 e del PRG vigente. Fino a tale data resta quindi confermata la necessità del lotto minimo come definito all’art. 70 della L.R. 18/1983.

Quanto al concetto di pertinenza si richiama la sentenza T.A.R. Napoli, n.1353/2023 “la nozione di pertinenza urbanistica è più ristretta rispetto a quella civilistica, definita dall'articolo 817 del codice civile ed è applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale. A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche quando trattandosi di opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, sia privo di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale (cfr. TAR Napoli, Sezione III, 9 agosto 2021, n. 5474, Cons. Stato Sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 309; sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130).

In particolare è stato condivisibilmente osservato che manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opere, come ad es. una tettoia, che ne alteri la sagoma (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 giugno 2022, n. 5153, Sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 1207, Sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 24, 2 febbraio 2017, n. 694; Sez. IV, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 11 marzo 2014, n. 3952).”

Quesito

Avendo in procinto questo Comune di procedere all'adozione di due piani attuativi di iniziativa pubblica (un Piano di Recupero dei Nuclei Abusivi ed un Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio) per i quali dopo conferimento di incarico è stata da tempo predisposta e consegnata tutta la documentazione ed è già stato effettuato, per entrambi, un passaggio nella competente commissione consiliare, si chiede se possa intendersi  "in itinere" il procedimento di adozione e quindi si possa procedere a detta adozione fermo restando che "la fase di approvazione dei medesimi piani" debba concludersi "entro il termine di cui all'articolo 8, comma 4, nel rispetto della previgente normativa".


Risposta

L’art. 100, comma 8, della L.R. 58/2023, così come novellato dalla L.R. 6/2024, stabilisce che “I procedimenti di adozione e di approvazione dei piani attuativi comunali di iniziativa pubblica o privata, anche successivi all’entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo il regime giuridico regionale previgente e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti solo se l’atto di approvazione definitiva del piano interviene entro la data di perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, non oltre il termine di cui all’articolo 8, comma 4.”

Quesito

La L.R. n. 58/2023, all'art. 108 (Abrogazioni), comma 1, lett. a), recita: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 101, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

  1. legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo)”

L'art. 100, comma 5 (rectius comma 9), recita: "I procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi in corso all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la pianificazione vigente alla data della richiesta.”

Una richiesta di permesso di costruire presentata in data 29.01.2024 presso questo Comune ai sensi dell'art. 70 della L.R. 18/1983, e quindi in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 58/2023, va rigettata oppure può essere istruita rispettando i requisiti della L.R. 18/83 e s.m.i. in quanto la stessa viene abrogata solo a partire dal 20.03.2024?


Risposta

Premesso che nel caso di specie è del tutto irrilevante la data di decorrenza dell’abrogazione della L.R. 18/1983, ai fini della risoluzione del quesito posto trova applicazione il regime transitorio previsto dall’art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023, nel testo novellato dalla L.R. 6/2024, secondo cui “Fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato continuano a trovare applicazione il regime giuridico regionale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e gli strumenti urbanistici comunali vigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, primo capoverso, per le ipotesi di mancato rispetto del termine ivi previsto ai fini della predetta perimetrazione”. Pertanto, fino alla perimetrazione o fino al termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (art. 8 comma 4 nel testo novellato dalla L.R. 7/2024) restano comunque in vigore le disposizioni della LR 18/1983 e del PRG vigente. Il rilascio del titolo deve comunque intervenire entro il suddetto termine.

Diversamente, per i procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi in corso all’entrata in vigore della L.R. 58/2023 si applica l’art. 100, comma 9, (ex comma 5) della citata legge regionale, così come novellato dalla L.R. 6/2024, secondo cui “I procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi in corso all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la pianificazione vigente alla data della richiesta”, a nulla rilevando la data di rilascio del titolo.

Quesito

Con nota del 12/06/2023, l’associazione sportiva XXXX chiede di valutare la fattibilità urbanistica, ai sensi dell’art. 28 del Decreto n. 1 del 28/03/2022, di un progetto per la realizzazione di una pista di motocross in area agricola. In sostanza la ditta richiedente riferisce che i funzionari del Genio Civile di Teramo ritengono la fattibilità dell’intervento ai sensi del comma 3 dell’art. 28 del Decreto sopra richiamato.

Per quanto sopra si richiede parere circa la fattibilità dell’intervento in oggetto in applicazione dell’art. 28 e senza variante urbanistica considerato che trattasi di attività sportiva.


Risposta

Il quesito, pur non facendo riferimento alla L.R. 58/2023, si ritiene debba esaminato in questa sede stante la vigenza di detta nuova normativa.

Preliminarmente, si osserva che il citato art. 28, comma 3, del Regolamento regionale n. 1 del 28/03/2022 disciplina esclusivamente in quali casi può essere richiesta la concessione dell’area demaniale e non il procedimento urbanistico

Ciò posto, al fine di riscontrare il presente quesito, giova richiamare il regime transitorio stabilito rispettivamente dai commi 2 e 7 dell’art. 100 della L.R. 58/2023.

Il comma 2, così come novellato dalla L.R. 6/2024, dispone che “Fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato continuano a trovare applicazione il regime giuridico regionale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e gli strumenti urbanistici comunali vigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, primo capoverso, per le ipotesi di mancato rispetto del termine ivi previsto ai fini della predetta perimetrazione”.

Pertanto, fino alla perimetrazione o fino al termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine prorogato dall’art. 18, comma 5, della L.R. 7/2024) restano comunque in vigore le disposizioni della L.R. 18/1983 e del PRG vigente.

Il successivo comma 7, così come novellato dalla L.R. 6/2024, stabilisce che “I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in itinere un procedimento di adozione e/o approvazione del PRG o sue varianti, possono concludere la fase di approvazione dei medesimi piani entro il termine di cui all'articolo 8, comma 4, nel rispetto della previgente normativa. Il procedimento si intende iniziato in presenza di un atto di indirizzo del competente organo comunale.”

Ove non intervenuto l’atto di indirizzo, è pertanto preclusa la possibilità di procedere ad una variante urbanistica, fatto salvo che il vigente PRG preveda per l’area in questione la possibilità di procedere con un piano attuativo per il quale trova invece applicazione la fase transitoria del comma 8 dello stesso art. 100, cui si rinvia.

Quesito

L'art. 108 della L.R. 58/2023 recita che: “a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo).”

In questo lasso di tempo intercorrente tra la data del 21.12.2023 ed il 90esimo giorno successivo è necessario/possibile applicare la legge 18/83 alle pratiche già presentate alla data del 20.12.2023?

Sarà, invece, applicata la legge n. 58/2023 a tutte le pratiche presentate a partire dal 21.12.2023?

Il Comune riferisce due casi concreti:

  1. La prima domanda di permesso di costruire è antecedente all'entrata in vigore della 58/2023 e l'istruttoria positiva porterebbe alla possibilità di rilasciare il titolo entro i 90giorni successivi al 20.12.2023. All'attualità, per il completamento della pratica manca il pagamento degli oneri di costruzione ed il conseguente rilascio del titolo. In questo caso l'unità aziendale è superiore ad un ettaro e il fabbricato da realizzare è un nuovo fabbricato non collegato ad alcuna attività imprenditoriale agricola.
  2. La seconda domanda di permesso di costruire, sempre richiesta per la zona agricola ma in data successiva all'entrata in vigore della 58/23, riguarda un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione esistente e attualmente identificato quale fabbricato collabente.

Il fabbricato, rilevato nella sua consistenza, dovrà essere demolito e ricostruito con incremento volumetrico compreso entro il 40% e con una volumetria complessiva abbondantemente sotto gli 800 mc.


Risposta

Premesso che nel caso di specie è del tutto irrilevante la data di decorrenza dell’abrogazione della L.R. 18/1983, ai fini della risoluzione del quesito posto trova applicazione il regime transitorio previsto dall’art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023, nel testo novellato dalla L.R. 6/2024, secondo cui “Fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato continuano a trovare applicazione il regime giuridico regionale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e gli strumenti urbanistici comunali vigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, primo capoverso, per le ipotesi di mancato rispetto del termine ivi previsto ai fini della predetta perimetrazione”. Pertanto, fino alla perimetrazione o fino al termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (art. 8 comma 4 nel testo novellato dalla L.R. 7/2024) restano comunque in vigore le disposizioni della LR 18/1983 e del PRG vigente. Il rilascio del titolo deve comunque intervenire entro il suddetto termine.

Diversamente, per i procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi in corso all’entrata in vigore della L.R. 58/2023 si applica l’art. 100, comma 9, (ex comma 5) della citata legge regionale, così come novellato dalla L.R. 6/2024, secondo cui “I procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi in corso all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la pianificazione vigente alla data della richiesta”, a nulla rilevando la data di rilascio del titolo.

Ciò posto, entrando nel merito dei casi concreti rappresentati dal Comune, trattandosi di interventi in zona agricola, con particolare riferimento al caso n. 2 in cui l’istanza per un intervento di ristrutturazione edilizia è pervenuta in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 58/2023, si richiama altresì il comma 3 dell’art. 100 della L.R. 58/2023 secondo cui “Prima dell’approvazione del PUC le disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV trovano applicazione nelle aree agricole individuate dalla pianificazione vigente a decorrere dalla data di approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, scaduto il termine di cui all’articolo 8, comma 4. In tal caso le disposizioni del titolo IV prevalgono su eventuali prescrizioni dello strumento urbanistico vigente con esse incompatibili.”

Infine, sempre con riferimento al caso n. 2, è doveroso segnalare che l’incremento volumetrico dovrà comunque rispettare i limiti di densità edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968 per le singole zone territoriali omogenee, come individuate dall'articolo 2 dello stesso D.M. n. 1444/1968, come del resto prescritto dall’art. 2, comma 5, della LR 49/2012. Si ricorda che per le aree agricole la densità fondiaria massima è di mc 0,03 per mq.

Quesito

Vista la L.R. 20 dicembre 2023, n. 58, Nuova legge urbanistica sul governo del territorio ed in particolare

  • Art. 108 (Abrogazioni) “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 101, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo)” e successive lettere da b) a f)”;
  • Art. 109 (Entrata in vigore) “1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT)”;
  • Art. 8 (Contenimento del consumo di suolo)

Si chiedono delucidazioni riguardo:

  1. i tempi di adozione da considerare, ovvero se la “Comunicazione di nuovo termine” DGR 511 del 30.08.2023 non sia più efficace a seguito dell’approvazione della L.R. 58/23.
  2. la perimetrazione del territorio urbanizzato, ovvero se occorre arrestare la progettazione di Piano effettuata ai sensi della L.R. 18/1983, e procedere invece all’individuazione e alla trasmissione della perimetrazione alla Provincia dell’Aquila (L.R. 20/2023 art. 8, comma 4).
  3. se il disegno di Piano debba essere rimodulato e corretto per contenuti e definizioni ai sensi della L.R. 20 dicembre 2023, artt. 8, 9, 10, ecc.

Risposta

  1. Il quesito attiene ai contributi per la pianificazione urbanistica concessi in esito all’Avviso pubblico approvato con DGR 669/2020, i cui termini per l’adozione o approvazione del piano urbanistico (PRG, PRE o variante generale degli stessi), sono stati da ultimo fissati con DGR 511/2023 in 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di comunicazione di concessione del finanziamento.Tali termini restano validi ed efficaci, ma il Comune può avvalersi delle disposizioni dell’art. 100 comma 10-bis, come introdotto dall’art. 18 comma 5 della L.r. 7/2024 che dispone  “I comuni beneficiari di finanziamento pubblico concesso dalla Regione Abruzzo per sostenere l’attività di pianificazione e che hanno già avviato il processo di formazione del piano regolatore alla data di entrata in vigore del presente comma, possono scegliere, entro e non oltre sessanta giorni dalla predetta data, di procedere alla redazione del PUC. In tal caso restano sospesi i termini per la rendicontazione del finanziamento, che sarà erogato solo previa trasmissione dell’atto di approvazione del PUC nei termini stabiliti dai commi 1 e 6."
  2. Nel caso il Comune non intenda avvalersi della suddetta disposizione, trova invece applicazione l’art. 100 comma 7, come novellato dalla L.r. 6/2024, che dispone “Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in itinere un procedimento di adozione e/o approvazione del PRG o sue varianti, possono concludere la fase di approvazione dei medesimi piani entro il termine di cui all'articolo 8, comma 4, nel rispetto della previgente normativa. Il procedimento si intende iniziato in presenza di un atto di indirizzo del competente organo comunale.”
  3.  il disegno di Piano deve essere adeguato alle nuove disposizioni della L.r 58/2023 se il comune intende procedere alla redazione del PUC avvalendosi della disposizione indicata al punto 1.

Quesito

Il quesito è relativo alla realizzazione di una piscina in zona agricola Normale E1 (normata dall’Art. xx delle N.T.A.) quale pertinenza, di fabbricato residenziale da costruire in zona Zona B3 Completamento residenziale-turistico nelle contrade (normata dall’Art.xx delle N.T.A. del PRE), entrambi oggetto di richiesta di Permesso Di Costruire Prat. N. XXX Prot. n. XXX del XXX in corso di istruttoria, per lavori di “XXXX”.

La suddetta istanza di titolo edilizio ha per oggetto il completamento di una villa (già precedentemente realizzata) e contestuale realizzazione di una piscina pertinenziale esterna (80 mq) con relativo loc. tecnico (altezza fuori terra H: 2,40m + interrato H: 2,40 m) per una superficie in pianta pari a 18,50mq.

Il fabbricato ricade in Zona B3 mentre la piscina ed il relativo loc. tecnico ricadono sullo stesso lotto ma in Zona E1 agricola normale, essendo il fabbricato edificato sul confine di Zona del PRE. Inoltre all’interno dello stesso progetto viene altresì proposta la realizzazione di un campo da basket (anch’esso pertinenziale e ad uso esclusivo dell’abitazione) ricadente in Zona E1 agricola normale. In relazione viene precisato che per detto intervento è prevista la realizzazione del campo di gioco pari a 14,30 m X 9,20 m con massetto in cls.

Il progettista motiva tale soluzione richiamando l’art. 817 del Codice Civile (Pertinenze).

Alla luce della Legge Regionale 12 APRILE 1983, N. 18 Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo TITOLO VII Tutela e trasformazioni dei suoli agricoli (attualmente in vigore) nonché della L.R. 58/2023 Nuova legge urbanistica sul governo del territorio, pone i seguenti quesiti:

  1. È possibile realizzare pertinenze ad uso Piscina e relativo locale tecnico in Zona di Piano Agricola, nonostante il fabbricato residenziale di riferimento ricade in Zona B3 Completamento Residenziale-Turistico nelle Contrade?
  2. È possibile inquadrare il presente caso di specie ai sensi della Legge Regionale n. 18/1983 e della nuova L.R. 58/2023? Se si in che modo?
  3. Può un regolamento edilizio in corso di redazione, colmare la presente carenza definita alla zona di piano?

Risposta

  1. Si premette che come disposto dall’art. 100 comma 9 della L.r. 58/2023, così come novellato dalla Lr 6/2024 “I procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi in corso all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la pianificazione vigente alla data della richiesta”. Quanto al concetto di pertinenza si richiama la sentenza T.A.R. Napoli, n.1353/2023 “la nozione di pertinenza urbanistica è più ristretta rispetto a quella civilistica, definita dall'articolo 817 del codice civile ed è applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale. A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche quando trattandosi di opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, sia privo di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale (cfr. TAR Napoli, Sezione III, 9 agosto 2021, n. 5474, Cons. Stato Sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 309; sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130). In particolare è stato condivisibilmente osservato che manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opere, come ad es. una tettoia, che ne alteri la sagoma (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 giugno 2022, n. 5153, Sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 1207, Sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 24, 2 febbraio 2017, n. 694; Sez. IV, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 11 marzo 2014, n. 3952).” Gli interventi previsti devono pertanto essere considerati quale nuove edificazioni, ammissibili in zona agricola solo se ammesse nel vigente PRG nel rispetto delle disposizioni per le aree agricole di cui alla LR 18/1983.
  2. Il caso prospettato è disciplinato dal regime transitorio di cui all’art. 100, comma 2 della l.r. 58/2023, come già anticipato al punto 1).
  3. Il Regolamento edilizio ai sensi dell’art. 4 del DPR 380/2001 deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. Non può pertanto incidere sulle destinazioni di piano né sugli usi compatibili in assenza di specifico procedimento urbanistico.

Quesito

Una istanza presentata dopo il 21.12.2023 per la realizzazione di una casa colonica ai sensi dei parametri previsti dalla L.R. 18/83 e s.m.i., può essere istruita ed approvata applicando la predetta legge oppure va rigettata e fatta ripresentare secondo i nuovi dettami della L.R. 58/2023 Titolo IV?

In sintesi, la L.R. 18/83 e s.m.i. trova ancora applicazione fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, non oltre la scadenza del termine di 24 mesi previsto per tale perimetrazione (21 dicembre 2025)?


Risposta

Si conferma che per le istanze presentate dopo il 21.12.2023 trova applicazione il regime giuridico regionale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e gli strumenti urbanistici comunali vigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, primo capoverso, per le ipotesi di mancato rispetto del termine ivi previsto ai fini della predetta perimetrazione, come stabilito dall’art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023, così come novellato dalla L.R. 6/2024.

Restano fermi i limiti dell’art. 70 della L.R. 18/1983 per l’utilizzazione edificatoria in zona agricola a fini residenziali. Ad ogni buon conto, trattandosi di interventi edilizi in zona agricola, una volta effettuata la perimetrazione del territorio urbanizzato, ovvero decorso il termine di 24 mesi previsto per tale adempimento, resta fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 100 della L.R. 58/2023 secondo cui “Prima dell’approvazione del PUC le disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV trovano applicazione nelle aree agricole individuate dalla pianificazione vigente a decorrere dalla data di approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, scaduto il termine di cui all’articolo 8, comma 4. In tal caso le disposizioni del titolo IV prevalgono su eventuali prescrizioni dello strumento urbanistico vigente con esse incompatibili.”

Quesito

Premesso che:

  • l’ente comunale ha ricevuto una richiesta di variante a piano attuativo da parte di privato che prevede, all’interno del perimetro del piano attuativo, un sub comparto con destinazione d’uso compatibile con le previsioni della zona;
  • il piano attuativo è previsto nel vigente PRG approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. xxx, pubblicata sul BURA Ordinario n. XX del XXX;
  • la proposta non modifica la perimetrazione;

Osservato che la LR n.58/2023 all’art.100 comma 8. Stabilisce:

“I procedimenti di adozione e di approvazione dei piani attuativi comunali di iniziativa pubblica o privata, anche successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo il regime giuridico regionale previgente e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti solo se l'atto di approvazione definitiva del piano interviene entro la data di perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, non oltre il termine di cui all'articolo 8, comma 4.”

Si formulano i seguenti quesiti:

  1. Per conformità agli strumenti urbanistici vigenti si intende che il piano attuativo sia comunque già previsto dallo strumento vigente di pianificazione, in questo caso il PRG?
  2. E nel caso così fosse da intendere, per la variante al Piano Particolareggiato richiesto dal privato, è possibile utilizzare il regime giuridico regionale previgente che in tale caso è ex art.21 della L.R. n.18/1983?

Risposta

In relazione al primo quesito, si rappresenta che l’art. 100, comma 8, trova applicazione ai soli procedimenti di adozione e di approvazione dei piani attuativi comunali conformi agli strumenti urbanistici vigenti; pertanto, il piano attuativo deve, ovviamente, essere previsto nel PRG vigente nonché rispettare gli indirizzi, le prescrizioni e le destinazioni d’uso previste nello stesso.

Il quesito di cui al punto 2) fa invece riferimento all’art. 21 della L.R. n.18/1983 (Procedimento e limiti di contenuto dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali), ovvero a fattispecie che si configurano quali varianti al vigente PRG. Si ricorda che tali varianti, a mente delle disposizioni dell’art 100, comma 7, sono attuabili solo se il procedimento risulta in itinere alla data di approvazione della LR 58/2023, intendendosi per procedimento iniziato la presenza di un atto di indirizzo del competente organo comunale.

Ciò posto, si ritiene, tuttavia, che la mera suddivisione in comparti all’interno del perimetro del piano attuativo, restando immutate le previsioni del PRG vigente, possa essere ricompresa nelle fattispecie dell’art. 33 comma 2 lett d) della LR 18/1983 (ora art. 77, comma 2, lett d), della LR 58/2023).

Quesito

L’art. 13 della Legge regionale 13 ottobre 2020 n. 29 - modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 cita, in merito al frazionamento di fabbricati in zona E - agricola:

  1. Dopo il comma 9 dell'articolo 70 della L.R. 18/1983 è inserito il seguente: "9-bis. E' autorizzato il frazionamento in più unità abitative degli immobili edificati, ai sensi del presente articolo alle seguenti condizioni:
  • che l'immobile sia esistente da almeno 20 anni;
  • che il frazionamento venga richiesto per soddisfare esigenze abitative di parenti di primo grado del proprietario.".

La nuova L.R. 58/2023 all’art. 108 prevede, tra l’altro, l’abrogazione del predetto art. 13, ed i comuni si trovano ad applicare i piani regolatori vigenti.

Ora laddove il comune ha recepito con una Delibera c.c. la L.R. n. 29/2020 è possibile ancora applicare tale normativa, mentre nei comuni che non hanno provveduto a includere nel proprio P.R.G. la legge con apposita Delibera di c.c., proprio perché trattasi di una Legge Regionale, i tecnici comunali preposti non sono propensi ad accettare le istanze inoltrate ai sensi della L.R. 29/2020


Risposta

 Preliminarmente, si osserva che l’art. 13 della LR 29/2020, nel modificare l’art. 70 della LR 18/1983, è norma direttamente applicabile senza necessità alcuna di recepimento da parte dei Comuni. 

Nel merito, si ricordano le disposizioni dell’art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023, così come novellato dalla L.R. 6/2024, secondo cui “Fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato continuano a trovare applicazione il regime giuridico regionale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e gli strumenti urbanistici comunali vigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, primo capoverso, per le ipotesi di mancato rispetto del termine ivi previsto ai fini della predetta perimetrazione”. Peraltro, trattandosi di zona agricola, il successivo comma 3 del citato art. 100 della L.R. 58/2023 sancisce espressamente che “Prima dell'approvazione del PUC le disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV trovano applicazione nelle aree agricole individuate dalla pianificazione vigente a decorrere dalla data di approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, scaduto il termine di cui all'articolo 8, comma 4. In tal caso le disposizioni del titolo IV prevalgono su eventuali prescrizioni dello strumento urbanistico vigente con esse incompatibili.”

Pertanto, fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato o fino al termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine prorogato dall’art. 18, comma 5, della L.R. 7/2024) restano comunque in vigore le disposizioni del PRG vigente e della L.R. 18/1983 (e successive modifiche, compreso il citato art. 13 della LR 29/2020). Fino a tale data, resta quindi confermata la possibilità del frazionamento nel rispetto delle condizioni previste dalla previgente normativa.

Quesito

Premesso che l'art. 98 della nuova legge urbanistica regionale dispone l'interdizione della edificazione in una fascia di 150 m  dai corsi d'acqua riportati nell'allegato A della L.R. 36/2015.

Si rivolge cortese istanza intesa a conoscere se tale limitazione è riferita alle sole nuove costruzioni o si applica anche ad interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 3 lett. D) del D.P.R. 380/01 quindi a lavori che portano ad un organismo diverso dal precedente comprensivo anche di eventuali premi di volumetria


Risposta

Le disposizioni dell’art. 98. comma 3, della LR 58/2023 sono applicabili alle nuove costruzioni al di fuori del centro urbano. Per gli immobili esistenti, oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001, trovano invece applicazione i successivi commi 7  e 9 dello stesso articolo. In particolare il comma 9 prevede “Sono fatti salvi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 sugli immobili preesistenti legittimamente realizzati e situati al di fuori del perimetro del centro urbano, nel rispetto delle disposizioni ambientali e paesaggistiche vigenti e con esclusione di eventuali aumenti volumetrici e di superficie previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.”

Si evidenzia tuttavia che l’art. 98 della Lr 58/2023 poco innova rispetto alle previsioni dell’art. 80 della LR 18/1983, che comunque, ai sensi dell’art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023, resta in vigore fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato o fino al termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.