Le emissioni odorigene
Le emissioni convogliate e diffuse aventi natura odorigene sono attualmente disciplinate dall’art. 272-bis del D.lgs 152/2006 introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 183 del 2017.
Successivamente l'art. 1, comma 1, lettera a) d.lgs. n. 102 del 2020 ha introdotto all’art. 268 del medesimo D.lgs. la lettera f-bis) quale definizione delle emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena.
Con decreto Direttoriale 28 giugno 2023, n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica recante “Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2023, n. 159, sono stati introdotti, sotto forma di documento tecnico di indirizzo, nuovi e importanti strumenti procedurali per le autorità aventi competenza in materia di emissioni odorigene.
Regole tecniche
Il decreto comprende cinque allegati che contengono le regole tecniche per svolgere le seguenti attività:
- Allegato 1: Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione
- Allegato 2: Campionamento olfattometrico
- Allegato 3: Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo
- Allegato 4: Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene
- Allegato 5: IOMS (Instrumental Odour Monitoring System)
Il decreto e gli allegati sono disponibili sulla Gazzetta Ufficiale e al sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
I suddetti indirizzi son applicabili in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006, soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA, ferma restando tuttavia la possibilità di essere utilizzati anche in altri ambiti per effetto di norme di rinvio e di collegamento.
Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.
Più in generale, possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore (come avviene per la procedura di screening, per la procedura di VIA, ecc.).
Tavolo di lavoro interdisciplinare
La Regione Abruzzo, con DGR n. 933 del 20/12/2023 ha istituito un tavolo di lavoro interdisciplinare in materia di emissioni odorigene per l’elaborazione di uno strumento per l’applicazione a livello regionale degli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività” e per la predisposizione della modulistica da presentare nei casi di specie dallo stesso strumento definiti.
Nelle more dei lavori del suddetto tavolo, gli uffici competenti procedono alla istruttoria delle istanze di rilascio dei titoli ambientali che ricomprendono le emissioni odorigene, nonché all’attivazione della procedura dei casi critici, nelle modalità previste dagli “Indirizzi” approvati con Decreto Direttoriale del MASE n. 309/2023 vigenti, stabilendo con la Delibera anzidetta che:
- la validazione delle segnalazioni sia effettuata da ARTA in qualità di organo di supporto tecnico della Regione Abruzzo, anche avvalendosi del Sistema di segnalazione delle emissioni odorigene - NOSE;
- nei casi critici l’autorità competente provvederà ad attivare la procedura prevista tramite istituzione di appositi tavoli tecnici con gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria;
- nei casi critici di cui sopra, l’Autorità Competente potrà anche sentire i portatori di interesse.