Sono esentati dall’effettuare il versamento della tassa regionale i residenti in Abruzzo che rientrino in una delle seguenti condizioni:
- i disabili riconosciuti ai sensi della legge 104/1992;
- i minori di anni 18;
- gli ultrasettantenni;
- i titolari della licenza di pesca dilettantistica-sportiva rilasciata dalle altre Regioni italiane e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, purché siano in regola con il pagamento delle tasse previste nelle loro regioni di residenza.
Le categorie di pescatori esentate dal pagamento, possono esercitare la pesca purché munite:
- di idoneo documento d’identità in corso di validità;
- di tesserino segna catture, ad eccezione per i minori di quattordici anni.
Per i disabili, occorre portare nell’attività di pesca anche idoneo documento che certifichi il riconoscimento dei benefici della L.104/92.
Non sono tenuti all'obbligo della presentazione della ricevuta di versamento:
- gli addetti a qualsiasi impianto di acquicoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
- il personale del Laboratorio o dallo stesso incaricato alle operazioni di salvaguardia e di recupero dell'ittiofauna in caso di asciutta temporanea del corso d'acqua;
- il personale in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Regione.