Autorizzazione Sismica – Genio Civile L’Aquila (DPE016)

Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2024
Servizio erogato

Il Genio Civile di L’Aquila è competente per il territorio della Provincia di L’Aquila al rilascio dell’autorizzazione sismica, nelle zone sismiche definite dagli atti di cui all'art. 83 del D.P.R. 380/2001, per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'elenco dell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), del medesimo D.P.R. 380/2001.

Per la definizione delle “nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)” di cui all’art. 94-bis, comma1, lettera a), numero 2) si rimanda alle Linee guida approvate con D.M. 30 aprile 2020.

Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica:

a) gli interventi edilizi sugli abitati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001 e quelli ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilità di versante attiva" (ex zone suscettibili di instabilità di versante attiva), individuate nelle carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);

b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi, ad eccezione degli interventi locali, relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui all'allegato 1 alla Deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

I lavori non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica.

L’inizio dei lavori avviene entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo e comunque successivamente al rilascio dell’autorizzazione sismica.

Il servizio è rivolto a: 
Privati cittadini
Imprese
Associazioni
Enti pubblici
Comm. privata: titolare permesso di costruire, richiedente titolo abilitativo, proprietario immobile, soggetti altrimenti aventi titolo-art.11 DPR380/01. Commi. pubblica: rappresentante legale Ente, RUP. Ambito di applicazione: art. 6 L.R.28/11
Informazioni utili
Modalità di richiesta del servizio: 
Piattaforma web (il servizio è gestito da una piattaforma informatizzata)
Come accedere alla piattaforma web: 
Modalità di accesso: 
SPID
Recapiti assistenza tecnica: 
dpe016@regione.abruzzo.it dep016@pec.regione.abruzzo.it Nella segnalazione descrivere chiaramente la problematica riscontrata, eventualmente allegando delle schermate dell’eventuale messaggio di errore restituito dalla piattaforma MUDE-RA, fornendo altresì un recapito telefonico per essere ricontattati.
Tempo di attesa medio di risposta alla richiesta di informazione (in giorni lavorativi): 
10 giorni lavorativi
Tempo massimo di erogazione del servizio (in giorni lavorativi): 
30 giorni
Informazioni e approfondimenti: 

Il termine di conclusione del procedimento, pari a 30 gg. (rif.to art. 94 c. 2 del D.P.R. 380/01)  può essere sospeso, per una sola volta, per l’acquisizione di chiarimenti e integrazioni documentali informazioni. In tal caso il procedimento rimane sospeso per un massimo di trenta giorni.

Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine assegnato nella richiesta o persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'Ufficio regionale comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del preavviso di rigetto, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. I termini di conclusione del procedimento ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento l'Ufficio regionale e' tenuto a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

Per la richiesta dell'autorizzazione è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria, vigilanza e controllo, conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2 della L.R. 28/2011, i cui importi sono riportati in apposito tariffario regionale approvato con D.G.R. n. 727 del 09/09/2015 (Pubblicata sul BURA n. 46 del 09/12/2015).

Contestualmente all’istanza, corredata di tutta la documentazione tecnica, bisogna inviare l'attestazione di pagamento ed il "Prospetto per il calcolo dei diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti" (Modello A), con il quale si individua l’importo da corrispondere secondo quanto previsto dal tariffario.

Il contributo dovuto deve essere versato (con la causale "Sismica AQ" per la sede di L'Aquila, "Sismica AZ" per la sede di Avezzano, "Sismica SU" per la sede di Sulmona, "Sismica PE” per la sede di Pescara, "Sismica CH" per la sede di Chieti, "Sismica TE" per la sede di Teramo) sul CC Bancario 40300 – Tesoreria Regionale – Codice IBAN: IT 85 O 053 870 36010 000 000 40300 oppure sul CC Postale 208678 – Entrate Regionali Servizio Tesoreria Codice IBAN: IT61 R076 0103 6000 0000 0208 678 tramite bonifico bancario/postale. E' possibile anche procedere tramite PagoPA (al link https://pagora.regione.abruzzo.it/ ) indicando proprietario "Regione Abruzzo", Ente "Regione Abruzzo", Servizio "sismica-diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti".

A seguito dell'attivazione delle procedure informatizzate di acquisizione delle istanze, le risorse derivanti dal versamento del contributo sono riscosse dalla Regione per l’intera quota (100%). 

Al fine di favorire la ripresa delle attività sociali ed economiche nei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la realizzazione delle opere e degli interventi relativi all'attività di ricostruzione il pagamento degli oneri è ridotto del 60% (ai sensi dell’art. 15, comma 8, della L.R. 38/2016).

Il versamento deve essere effettuato a nome del Committente, ad eccezione per gli interventi di ricostruzione post sisma 2009 e 2016, per i quali il contributo è corrisposto dalla ditta costruttrice (rif.to art. 6 della L.R. 1/2012).

Il contributo per il rinnovo dell'autorizzazione decaduta per decorrenza dei termini di cui all'articolo 7 comma 6 della L.R. 28/2011 e per il rinnovo dell'istanza conseguente ad un diniego determinato da anomalie formali, ammonta al 30 per cento del contributo di cui all'articolo 15 della L.R. 28/2011.

Per gli interventi di ricostruzione post sisma 2009 e 2016 il rinnovo dell'istanza conseguente al diniego per anomalie formali o per decorrenza dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e il rinnovo dell'istanza per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 7, comma 6, e all’articolo 9, comma 4, della L.R. 28/2011, sono esclusi dalla corresponsione degli oneri.

E’ inoltre dovuta l’imposta di bollo, da corrispondere tramite il modello F24 o modello F23. Nella sezione FAQ del MUDE-RA http://suap.egov.regione.abruzzo.it/frontend/index.html#/faq/GECIV2/GC sono riportate in maniera dettagliata le modalità di compilazione (inserire le parole chiave ‘F23’ o ‘F24’ nel campo ricerca FAQ)  

Sono esclusi dalla corresponsione del contributo e dell’imposta di bollo gli interventi effettuati a qualsiasi titolo da: 

  • Pubblica Amministrazione e dagli Enti di cui all’art. 16 dell’Allegato B al DPR n. 642/1972;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, CONI) di cui all’art. 27–bis dell’Allegato B al DPR n. 642/1972;
  • Enti ecclesiastici individuati dalla L.222/1985 relativamente agli edifici per le finalità di culto di cui all’art.16 comma a) della medesima legge.
Contatti della struttura che fornisce informazioni ed eroga il servizio
Dipartimento/Servizio: 
DPE016 - Servizio Genio Civile L'Aquila
Ufficio: 
1)Ufficio Sismica - 2) Ufficio Sismica Comuni Cratere
Via Salaria Antica Est 27, L’Aquila; Via Marruvio 75, Avezzano; Via Mazara 26, Sulmona
L'Aquila, Avezzano, Sulmona
E-mail: 
dpe016@regione.abruzzo.it
PEC: 
dpe016@pec.regione.abruzzo.it
Giorni e orari di apertura: 

Lunedì e Mercoledì, dalle ore 12.00 alle ore 13.30

Telefono: 

Per informazioni di carattere generale

Sede L’Aquila 329 4104298, 0862 364663, 0862 364702

Sede Avezzano 0862 364702, 0863 1802852

Sede Sulmona  0862 364702, 0864 700981

Per informazioni relative a specifiche istanze consegnate è preferibile contattare il responsabile del procedimento e/o il tecnico istruttore della pratica, indicati sul portale MUDE-RA. I contatti sono indicati nella sezione regionale  https://www.regione.abruzzo.it/content/contatti 

Gestione reclami
Per inoltrare un reclamo relativo a questo servizio puoi scrivere a:
Ing. Giancarlo Misantoni
E-mail: 
dpe016@regione.abruzzo.it
PEC: 
dpe016@pec.regione.abruzzo.it

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