Usi civici

Ultimo aggiornamento: 28 Febbraio 2024

Nella storia del territorio abruzzese un posto a sé spetta alla disciplina degli usi civici, che "ha costituito la salvezza dei boschi e dei pascoli, la naturale – forse inconsapevole – tutela di valori ecologici" (Cervati).  Il termine “Uso Civico” sta ad indicare il diritto reale di godimento promiscuo su terreni a destinazione agro-silvo-pastorale che spetta a quanti compongono una collettività territorialmente determinata ed organizzata . La destinazione di pubblico interesse di queste terre è stata assicurata dalla loro incommerciabilità e dalle misure di tutela amministrativa.

Gli Usi civici rappresentano un residuo di antiche forme di diritti collettivi. Oggi sono diritti spettanti sulla proprietà altrui (sia pubblica, sia privata) a una collettività di persone. Ai Comuni spetta la funzione di vigilanza sull’amministrazione di tali beni, che nel caso di beni di appartenenza frazionale sono gestiti da Amministrazioni separate (ASBUC/ADUC L. 168/2017)). Possono essere cittadini di un comune che hanno diritto di far legna in un bosco, di pascolare il gregge in un determinato possedimento, ecc.

Il diritto spetta al singolo uti civis, come membro di collettività, e non personalmente come individuo. Questo carattere pubblicistico distingue l'uso civico dal diritto che può spettare al singolo come membro di pure antiche associazioni agrarie dotate di proprietà che restano proprietà collettive di diritto privato.

Pertanto, gli usi civici sono considerati come diritti collettivi e per il loro carattere pubblico sono essenzialmente inalienabili e imprescrittibili. L'imprescrittibilità è importante; spesso infatti si vedono riesumare, a danno dei proprietari, alcuni antichi diritti civici da molto tempo non più esercitati. 

Oggi le aree interessate, che coprono circa un terzo del Paese, in Abruzzo tale superficie ammonta a 314.000 ha pari a poco meno di un terzo di tutta la superficie regionale (elenco comuni con verifica demaniale),  rappresentano una risorsa vitale per una pianificazione territoriale volta a soddisfare esigenze di pubblica utilità, tali superfici sono assoggettate al vincolo paesaggistico ope legis.

Apparato normativo

Con leggi speciali (L. 16.06.1927, n. 1766, con R.D. 16.02.1928, n. 332, e L. 10.07.1930, n. 1078 ) furono predisposti i mezzi per la loro liquidazione. La liquidazione si attua mediante quote di compenso, con le quali si affranca il fondo. Il ricavato dal capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazioni, per vendita dei terreni dichiarati alienabili, e per fitto dei terreni mutati di destinazione, va investito in titoli del debito pubblico intestati al comune o alla frazione, con vincolo a favore della Regione, per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Secondo quanto previsto da tali norme i beni di uso civico si dividono in essenziali (cat. A necessari per i bisogni della vita) ed utili (Cat B carattere e scopo di industria). 

In Abruzzo la normativa di riferimento è costituita essenzialmente dalla LR n. 25 del 3 marzo 1988 e smi, dalla LR n. 68 del 14 settembre 1999 e alla LR n. 47 del 27 dicembre 2022. Questa disciplina  le attività di accertamento, legittimazione, affrancazione e mutamento di destinazione d’uso.

Considerato, pertanto, l'assoluta indisponibilità, inalienabilitàinespropriabilità dei terreni gravati da uso civico se non nelle forme previste dalla speciale legislazione vigente in materia, di esclusiva competenza commissariale fino al 1977 o regionale dopo tale data, uniche autorità competenti ex lege all'emanazione di qualsiasi atto di disponibilità, eventuali atti emanati da altre autorità (pretore, comune, ecc.) o di natura privatistica (notaio) sono affetti da nullità per carenza assoluta del potere di questi ultimi a trasformare il regime demaniale in quello privatistico.

Il servizio Foreste e Parchi - Ufficio usi Civici e demanio Armentizio è preposto, in base alle recenti riorganizzazioni del Dipartimento Agricoltura, alle funzioni previste dai seguenti atti normativi:

  • L. 16.06.1927 n.1766 sul riordinamento degli usi civici e relativo regolamento approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332;
  • R.D. 15.11.1925, n. 2810, concernente l'approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici;
  • LR 25/88, 68/99 e 47/22.