Riscontro istanze di maggiorazione RIA alla luce della Corte Costituzionale n. 4/2024

Ultimo aggiornamento: 06 Maggio 2024

Numerosissime istanze sono pervenute con le quali alcuni dipendenti ed ex-dipendenti hanno chiesto di procedere al ricalcolo del credito agli stessi spettante per le maggiorazioni RIA, in virtù della recente sentenza della Corte costituzionale 4/2024 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 51, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui, retroattivamente, escludeva l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.

È di tutta evidenza la manifesta inapplicabilità della “retroattività” stabilita dalla richiamata sentenza ai dipendenti regionali per un duplice ordine di motivi:

  1. l’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, ha causato una sperequazione retributiva per i soli dipendenti pubblici appartenenti al Comparto Ministeri: solo per questi ultimi, infatti, il suddetto articolo era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.
  2. ai dipendenti del Comparto Funzioni Locali, si applicano - di contro - l’art. 44 del D.P.R. 333/1990 in recepimento degli accordi in sede sindacale che disciplinavano la RIA (retribuzione individuale di anzianità) e, pedissequamente anche l’art. 41 della L. R. n. 34 del 1990, che avevano previsto esclusivamente la RIA, ma non le maggiorazioni oggetto invece dell’art. 51 comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388 dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024.

La sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, con effetto retroattivo, trova applicazione, lo si ribadisce, limitatamente al personale del Comparto Ministeri/Funzioni Centrali, e solo nei confronti di coloro che hanno proposto ricorso atteso che la pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata nel corso del processo, incide esclusivamente nel giudizio pendente.

Per mero tuziorismo corre l’obbligo, infine, evidenziare come - anche nella denegata ipotesi in cui si voglia estendere il giudicato della Consulta a comparti diversi da quello Ministeriale - siano ampiamente decorsi i termini prescrizionali (breve o addirittura ordinario) per poter esercitare una impugnativa al fine di vedersi riconoscere un qualsivoglia diritto alla maggiorazione RIA.

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